L'Internet Service Provider (ISP) non è responsabile per i contenuti scaricati illegalmente dalla Rete, non può consegnare dati personali e indirizzi IP degli utenti sospettati di pirateria e nemmeno interrompere il servizio di connessione, se non su ordine dell'Autorità giudiziaria, a cui è tenuta invece a segnalare i casi di cui sia a conoscenza. Sono questi i punti principali della sentenza del Tribunale Civile di Roma che ha risolto la contesa FAPAV (Federazione Antipirateria Audiovisiva) – Telecom sostanzialmente a favore di quest'ultima.
La FAPAV aveva chiamato in causa Telecom Italia come corresponsabile per il download illegale di film (9 pellicole, oltre 2 milioni di accessi illeciti) individuati dalla Federazione, tra settembre 2008 e marzo 2009, aveva richiesto il blocco della connessione agli utenti e anche di fornire alla Federazione stessa dati personali e indirizzi IP degli utenti sospetti, e si era rivolta al Tribunale per far valere questo diritto.
Telecom, e qualunque ISP, non deve e non può fare alcuna delle due cose, se non su richiesta dell'Autorità giudiziaria, alla quale dovrà segnalare alla stessa i casi di download illegali di sia informata.
La responsabilità del download illegale ricade sugli utenti e sul fornitore del servizio di hosting, chi ospita i contenuti protetti da copyright, e la sentenza non significa naturalmente "pirateria libera", ma che, anche in questo ambito, la legge non consente di "farsi giustizia da soli".


















